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VERBALI AUTOVELOX ILLEGITTIMI

I Giudici di Pace di Lecce con tre diverse sentenze pubblicate nell’ottobre 2025, hanno annullato i verbali elevati dalla Polizia Locale per eccesso di velocità rilevato con autovelox ribadendo importanti principi già enunciati dalla Cassazione.

I Giudici salentini hanno accolto le motivazioni contenute nei ricorsi proposti dalla scrivente Avv. Libera Micaela Francioso a tutela dei cittadini vittime del noto autovelox installato sulla S.S. 101 SALENTINA DI GALLIPOLI.

 

L’AUTOVELOX SULLA S.S. 101 SALENTINA LECCE - GALLIPOLI

Secondo il report pubblicato nel gennaio 2025 sono stati 64.427 i verbali redatti nel 2024 dal comando di polizia locale di Galatina per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox installato sulla statale 101 Lecce-Gallipoli. Il dispositivo è in funzione dal gennaio del 2023 ed è posizionato in direzione del capoluogo, al chilometro 14+940, nei pressi dello svincolo per Collemeto.

Si tratta di un numero di un certo peso che, scomposto, significa 5.369 infrazioni di media ogni mese, 179 ogni giorno.

LA MANCANZA DI PROVA DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE

Con la sentenza n. 5367/2025 pubblicata il 08.10.2025 il Giudice di Pace di Lecce - Avv. Rochira Cosimo –   ha accolto l’opposizione a sanzione amministrativa elevata dal Comune per la violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità ex art. 142 CdS. In particolare l’infrazione era stata rilevata a mezzo del misuratore di velocità a postazione fissa PHOTORED F17DR installato sulla S.S. 101 SALENTINA DI GALLIPOLI.

Il giudice ha ritenuto fondate tutte le doglianze mosse dal ricorrente e conseguentemente ha accolto la domanda annullando il verbale impugnato adducendo che: “Preliminarmente si deve rilevare, inoltre il mancato deposito della completa documentazione, da parte del resistente, in violazione dell’art.416 c.p.c. di conseguenza detta carenza comporta la mancanza di prova della presunta violazione; manca il deposito del contratto di appalto tra il Comune resistente e la ditta vincitrice dello stesso, e le relative verifiche e tarature richieste dall’Ente suddetto, quindi attesa la mancata contestazione immediata, non vi è prova della infrazione, della omologazione né della corretta installazione e del corretto funzionamento dell’apparecchiatura (Cassazione n. 10505 del 18.4.2024)”.

 

L’ONERE DELLA PROVA SECONDO LA CASSAZIONE 2025

Inoltre, il giudice ha ritenuto accoglibile il ricorso “anche alla luce della ultimissima sentenza della Cassazione n. 10365/2025 del 14.03.2025, che conferma i sequestri dei rilevatori elettronici” ribadendo che “è onere dell’ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa”. Il Giudice di pace si è pronunciato anche in merito alla mancata prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata affermando “il certificato di taratura deve essere rilasciato solo ed esclusivamente da centri SIT o equivalente in ambito Europeo”.

L’ONERE DI INFORMAZIONE ALL’AUTOMOBILISTA

Anche la sentenza n. 5419/2025 pubblicata il 10.10.2025 del Giudice di Pace di Lecce – Avv. Maria Incoronata Goffredo - ha accolto i ricorsi fondando il proprio giudizio sulla seguente argomentazione: “in diritto, si osserva che il d.l. n. 121/02, convertito con modificazioni nella L. n. 168/02, ha apportato modifiche alle ipotesi previste dall’art. 384 Reg. Esec. C.d.s. Più precisamente, sebbene all’art. 4 è prevista la facoltà per gli organi di Polizia Municipale di utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento delle eventuali violazioni di comportamento di cui all’art. 142 c.d.s., tuttavia, l’apposizione di dette apparecchiature è soggetta, in forza di direttive del Ministero dell’interno, all’onere di darne informazione all’automobilista. Trattasi di una prescrizione avente carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto sorpresa, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto l’avviso della presenza o dell’utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge […] con il D.L. n. 3/08/07 n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del C.d.S., per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6 bis dell’art. 142 C.d.S. imponendo che “ le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al C.d.S. […]Ebbene, il verbale impugnato sul punto è carente e parte resistente nessun elemento utile ha apportato a confutazione dell’assunto della ricorrente la Pubblica Amministrazione evocata in giudizio, non ha fornito alcunché limitandosi ad una generica attestazione di per sé non sufficiente a soddisfare le esigenze imposte e richiamate dalle suesposte disposizioni.

LE VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA

Inoltre, secondo il Giudice Pace di Lecce “appare accoglibile quanto eccepito nel ricorso in ordine all’illegittimo modus operandi della Polizia Municipale anche in ordine all’espresso richiamo della Corte Costituzionale n. 113/115 nella quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 del D. Lgs 30.04.1992, n, 285 CDS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e certificate da appositi organi terzi ed autorizzati al rilascio di idonea certificazione e non certo dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio di rilevamento. Infatti, in assenza di idonea procedura, il funzionamento di qualsiasi impianto elettronico risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. (Cass. II sez. Civ. N. 9645/ 2016) […]

LA DIFFERENZA TRA OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE

La procedura di omologazione a cui le apparecchiature devono essere sottoposte, va distinta nettamente da quella dell'approvazione: come precisato dall'art. 192 Reg. C.d.S., la prima consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento. Diversa è invece la procedura di approvazione, che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni […] Poiché, nel caso di specie, il dispositivo Photored F17 Dr è provvisto di sola approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale impugnato risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido”

Infine secondo la sentenza n. 5591/2025 pubblicata il 16.10.2025 il Giudice di Pace di Lecce – Avv. Anna Maria Cosi, il ricorso proposto dalla scrivente Avv. Libera Micaela Francioso, è fondato e va, pertanto, accolto poiché “L’accertamento da cui sono scaturiti i verbali impugnati nel presente giudizio si fonda sulle risultanze dell’apparecchiatura F17DR, installato sulla SS 101 e su rilevamento successivo effettuato in Ufficio. Il ricorrente ha lamentato la inidoneità dello strumento per la rilevazione. Il comune ha depositato degli atti che attestano esclusivamente l’approvazione del dispositivo con decreto del 19.01.2016. È noto che la Corte di Cassazione, con due recentissime pronunce, ha stabilito la necessità che le apparecchiature in questione siano omologate, come tra l’altro prevede proprio la norma del CDS. (ord. 10505-24 e sent. 20913-24). Tale orientamento pone l’accento sulla differenza tra le diverse procedure. In particolare, l’omologazione, pur essendo procedura amministrativa, ha natura squisitamente tecnica e mira a porre certezza sulla perfetta funzionalità dello strumento utilizzato per la rilevazione di violazioni in materia di eccesso di velocità[…] Nel certificato in copia semplice si fa riferimento a quel tipo di misuratore di velocità il cui nome e matricola corrisponde a molti usati su diverse strade e territori senza alcuna specifica indicazione che permetta di individuare proprio quello installato dal comune resistente. […] lo strumento in questione per quanto tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo non risulta poi né tarato né verificato all’atto della sua installazione presso la SS 101 e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito. Ne deriva che in assenza di prova sulla legittimità della apparecchiatura utilizzata, il ricorso va accolto”.

 

Avv. Libera Micaela Francioso

 

 

 

Autovelox S.S. 101 Salentina Gallipoli - Lecce svincolo per Galatina - Collemeto
Autovelox S.S. 101 Salentina Gallipoli - Lecce svincolo per Galatina - Collemeto

 
 
 

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