Nullo verbale omessa comunicazione dati conducente per mancata effettiva conoscenza del “contenuto”
- 22 lug
- Tempo di lettura: 2 min
Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 3510/2025 del 12/06/2025
Accolto il ricorso presentato dall'Avv. Libera Micaela Francioso

in difesa di un cittadino che si è visto recapitare una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente (presunta violazione dell’art. 126 bi C.d.S.). Il ricorso è stato accolto poiché non risulta acquisita la prova che il ricorrente abbia avuto effettiva contezza del contenuto del verbale presupposto essendo stato notificato per compiuta giacenza.
"L’opponente ha impugnato l’ordinanza con cui il Prefetto di Lecce ha rigettato il ricorso avverso il verbale emesso dal Comune di Galatina per la violazione dell’art. 126 bis CdS.
In particolare il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale prodromico e di non aver comunicato i dati del conducente tempestivamente poiché è venuto a conoscenza di tale obbligo solo dopo la notifica del verbale con cui il Comune ha contestato la violazione dell’art. 126 bis CdS.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’opposto emerge che il verbale prodromico risulta notificato per compiuta giacenza: a causa dell’assenza temporanea del destinatario, l’agente postale ha compiuto tutte le formalità previste dalla L.N. 890/82, eseguendo il deposito del plico ed inviando in pari data la CAD con raccomandata.
Dalla mancata effettiva conoscenza del “contenuto” dell’accertamento, attestata dalla circostanza che il verbale prodromico risulta notificato per compiuta giacenza, consegue indiscutibilmente che l’opponente non è mai venuto a conoscenza, tempestivamente, dell’invito rivoltogli di indicare i dati del conducente il veicolo al momento della infrazione contestata.
Ne consegue che dal primo verbale non può derivare il successivo accertamento, oggetto di opposizione, per la semplice considerazione che non risulta acquisita la prova che il ricorrente abbia avuto effettiva contezza del contenuto del verbale presupposto, del tipo di violazione contestata e soprattutto dell’invito a comunicare i dati del conducente non ottemperato e della conseguente sanzione.
Non può infatti essere trascurato l’elemento soggettivo, in linea con il principio sancito dall’art. 3 della Legge 689/1981 che stabilisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso di specie deve ragionevolmente ravvisarsi l’assenza di coscienza e volontarietà della condotta addebitata, con la conseguenza che il verbale deve essere annullato per la insussistenza dell’elemento soggettivo.
Per tali motivi l’opposizione va accolta”.
Comments