
CARTELLA ESATTORIALE DI OLTRE 8 MILA EURO ANNULLATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE
- Avvocato Libera Francioso
- 30 ott 2024
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Il Giudice di Pace di Lecce, accogliendo il ricorso proposto dall’Avv. Libera Micaela Francioso, ha annullato una cartella esattoriale del valore di oltre 8 mila euro emessa dall’Agenzia Entrate Riscossione in ragione dell’omesso pagamento di un verbale di contravvenzione del Codice della Strada del 2012.
Il giudice ha ritenuto fondatI i motivi contenuti nel ricorso e conseguentemente ha accolto la domanda annullando il verbale impugnato.
La ricorrente ha eccepito la mancanza del titolo esecutivo, legittimante l’iscrizione a ruolo, contestando il diritto dell'Ente Impositore di procedere esecutivamente nei suoi confronti e la decadenza dell’Ente esattore dall’azione di riscossione per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.
Secondo il Giudice di Pace di Lecce “E’ fuori dubbio che la legittimità della procedura di riscossione (emissione del ruolo da parte dell’Ente impositore e cartella di pagamento da parte dell’Ente di riscossione – concessionario) è strettamente correlata alla esistenza di un titolo esecutivo sul quale si fonda il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata” ha ribadito "Occorre affermare che nel caso di deduzione della mancata conoscenza del provvedimento iscritto a ruolo, l’onere della relativa prova non può non far carico che sull’Amministrazione opposta nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione.”
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia Entrate Riscossione ha allegato l’intervenuta interruzione della prescrizione a seguito della notifica del preavviso di fermo. Tuttavia l’AdER non ha provato documentalmente le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, ed infatti non risultano depositate le relate di notifica dei prefati documenti.
Anche la Prefettura ha allegato, ma non provato, di aver provveduto alla notifica del verbale.
Ne consegue che “tali omissioni documentali rilevano non solo nella verifica della esistenza del titolo esecutivo, ma anche sotto il profilo della prescrizione, eccepita dalla ricorrente, osservandosi poi che la mancanza di prova della notificazione degli atti interruttivi, che si assume senza provarlo documentalmente essere stata effettuata nel 2014 e nel 2019, incide sulla prescrizione del credito”.
Di conseguenza, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 501/2024 ha integralmente accolto l’opposizione depositata dall’avv. Libera Micaela Francioso in favore della sua assistita e, per l’effetto, ha annullato l’intimazione di pagamento e la relativa cartella per un importo pari ad oltre 8.800,00 euro ed ha condannato Ader e la Prefettura alla liquidazione delle spese richiamando le sentenze della Corte di Cassazione n. 809/2018, 3101/2017 e 13537/2018, affermative del principio, già consolidato, che le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’Ente titolare del credito e dell’Ente di riscossione, che siano stati convenuti insieme, essendo entrambi soccombenti rispetto all’opponente, in base al principio di causalità.
Ringrazio L'Edicola del Sud per aver pubblicato l'articolo che potrete consultare direttamente cliccando sul seguente link
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