SOVRAINDEBITAMENTO: RIDOTTI I DEBITI DA 140 A 58 MILA EURO
- Avvocato Libera Francioso
- 5 ago
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Tribunale di Lecce – Sentenza n. 44/2024 pubbl. il 10/05/2024
Il Tribunale di Lecce con sentenza di omologa del Piano di ristrutturazione debiti del consumatore ex art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019 ha accolto il ricorso presentato da questo studio in difesa di un consumatore che aveva contratto debiti con varie finanziarie per oltre 140.00,00 euro riducendolo a soli 58.000,00 euro da corrispondere mediante rate mensili di 350,00 euro.
Il cliente, tramite questo studio, presentava domanda di accesso alla gestione della crisi da sovraindebitamento all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Ex Parte Legis del Comune di Casarano (LE).
Veniva nominato il gestore della crisi che, con la nostra collaborazione, avendo acquisito tutta la documentazione, redigeva relazione del gestore della crisi ai sensi del d.lgs.14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022.
Successivamente veniva depositata innanzi al Tribunale di Lecce proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti del CCI con la quale abbiamo illustrato dettagliatamente al Giudice le cause di indebitamento, sottolineando che il consumatore non aveva determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; abbiamo specificato la situazione debitoria totale; abbiamo dimostrato che gli istituti finanziari non avevano provveduto alla verifica del merito creditizio del debitore ex art. 124 bis D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; infine abbiamo stilato una proposta di ristrutturazione del debito che prevedeva uno stralcio dell’80% dei debiti chirografari e il pagamento per intero del debito privilegiato da ipoteca specificando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto la somma proposta risultava di gran lunga superiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta nel caso in cui il consumatore avesse liquidato il proprio patrimonio.
Il Giudice fissava l’udienza all’esito della quale omologava il piano di ristrutturazione accogliendo integralmente la nostra proposta di stralcio all’80% dei crediti chirografari.
Qui di seguito la sentenza per esteso
“Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente,
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019
Visto il ricorso per l’omologazione del piano del consumatore depositato in data 6.04.2024, da OMISSIS, (C.F.: *****************), nato a ******** il ******** e ivi residente, impiego omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Micaela Francioso (pec: liberamicaela.francioso@ordavvle.legalmail.it

), giusta mandato allegato al fascicolo telematico, con l’ausilio del gestore della crisi avv. Fabio Antonucci;
Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti ex art.2, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.14/2019, il decreto di ammissibilità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019;
Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), in ragione del fatto che l’istante ha una situazione debitoria che trae origine dall’accesso al credito, mediante l’accensione di numerosi finanziamenti prima ipotecari e poi chirografari, a partire dall’anno *****, da utilizzare per fare fronte dapprima alla ristrutturazione e acquisto mobilio dell’abitazione di residenza e successivamente a gravosi impegni familiari, per sostenere le spese per la cura del precario stato di salute della moglie, peraltro titolare di pensione di invalidità;
considerata la situazione familiare di ******** che risulta attualmente coniugato, con moglie (come detto invalida civile) e un figlio a carico, tutti nell’abitazione familiare di ********;
osservato che i debiti contratti per i quali il ricorrente ha prodotto istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento sono nella loro totalità riconducibili a ***********;
Osservato, in particolare, che la storia finanziaria dell’istante è quella analiticamente illustrata nella relazione dell’O.C.C.;
considerato che l’istante ha un indebitamento complessivo pari ad euro 142.900,82 ed un esborso mensile pari alla quasi totalità del reddito (circa euro 1.800,00) che non avrebbe lui consentito, così come non gli ha consentito di tenere fede agli impegni finanziari assunti;
atteso che il piano riassunto dal gestore della crisi dell’O.C.C. nella relazione particolareggiata e successiva integrazione, depositata l’8.05.2024;
Rilevato che il tutto sarebbe corrisposto, suddiviso in n.93 rate mensili da €350,00 (pari al netto dello stipendio, decurtate le spese per il sostentamento), con riferimento ai chirografari nella misura del 20%, oltre al pagamento quasi integrale dei privilegiati e prededucibili come da proposta;
Atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall’O.C.C., sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;
Considerato che non risultano atti in frode;
Atteso che gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell’art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;
Considerato che l’O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;
Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all’art. 2740 c.c., né dell’obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;
Considerato che l’O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;
Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l’assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l’OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;
Ritenuto che all’attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, avv. Fabio Antonucci, al quale il ricorrente dovrà fornire mensilmente prova dei pagamenti;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da omissis, (C.F.: ********);
Dispone che l’O.C.C. – Gestore della crisi nominato, cui sono attribuiti i poteri di cui all’art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell’esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull’esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
Dispone più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l’OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone l’immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
Dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
Dispone che la liquidazione del compenso spettante all’O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all’O.C.C.;
Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.
Lecce, 10 maggio 2024
Il Giudice designato
Dott. Antonio Barbetta”
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