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Autovelox Galatina: tre nuove sentenze favorevoli nel mese di giugno 2026. Si consolida l'orientamento sull'obbligo di omologazione

Si consolida l'orientamento della giurisprudenza sull'autovelox installato dal Comune di Galatina lungo la SS 101.


Nel solo mese di giugno sono state pubblicate tre nuove sentenze del Giudice di Pace di Lecce che hanno annullato altrettanti verbali per eccesso di velocità rilevati mediante il dispositivo "Photored F17DR", accogliendo i ricorsi proposti dall'avv. Libera Micaela Francioso.


Le decisioni, emesse da tre diversi magistrati in date 4, 18 e 25 giugno 2026, affrontano il medesimo tema giuridico e giungono alla stessa conclusione: l'Amministrazione non ha dimostrato che l'apparecchiatura utilizzata fosse regolarmente omologata, requisito espressamente richiesto dall'art. 142 del Codice della Strada per attribuire valore probatorio ai rilevamenti della velocità.


In due delle tre pronunce il Giudice di Pace ha inoltre condannato il Comune di Galatina al rimborso delle spese processuali sostenute dagli automobilisti ricorrenti, ritenendo integralmente fondate le rispettive opposizioni.


Le sentenze ribadiscono che l'approvazione ministeriale non può essere equiparata all'omologazione, trattandosi di procedimenti amministrativi distinti per natura, finalità ed effetti giuridici. In particolare, i giudici richiamano il più recente orientamento della Corte di Cassazione, ormai costante nell'affermare che gli accertamenti eseguiti mediante apparecchiature soltanto approvate non possono costituire prova sufficiente della violazione dei limiti di velocità.


Una delle pronunce affronta anche le più recenti difese formulate dal Comune di Galatina, escludendo che le modifiche legislative intervenute nel 2024 e nel 2025 abbiano eliminato il requisito dell'omologazione o introdotto un'equiparazione tra approvazione e omologazione. Secondo il Giudice, infatti, la comunicazione dell'apparecchiatura al Ministero delle Infrastrutture e il suo inserimento nell'elenco nazionale degli autovelox hanno finalità esclusivamente ricognitive e non sostituiscono il procedimento di omologazione previsto dalla legge.


In un'altra decisione viene inoltre evidenziata l'assenza di prova circa la corretta taratura dello specifico dispositivo installato sulla SS 101, non essendo ritenuta sufficiente la documentazione prodotta dal Comune riferita al solo prototipo dell'apparecchiatura.

Le tre pronunce rappresentano un ulteriore tassello di una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha interessato numerosi automobilisti sanzionati lungo la Statale 101 e confermano la necessità di verificare, caso per caso, la legittimità degli accertamenti effettuati mediante dispositivi elettronici.


Non esistono ricorsi automaticamente fondati perché ogni verbale deve essere valutato singolarmente. Tuttavia, queste decisioni dimostrano come il rispetto delle garanzie previste dalla legge costituisca un presupposto imprescindibile anche nell'attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada. Le sentenze confermano un orientamento ormai sempre più consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito.


Per chi ha ricevuto un verbale elevato tramite il medesimo dispositivo, resta comunque necessario un esame specifico della documentazione relativa al singolo accertamento, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità.


La vicenda ha ricevuto attenzione da parte di diverse testate giornalistiche locali, che hanno approfondito gli aspetti giuridici della questione e il relativo interesse per gli automobilisti.


Ringrazio le redazioni di Lecce Prima, Lecce News 24, Corriere Salentino e il Gallo per i loro articoli.


Lecce Prima


Lecce News 24


Il Gallo


Corriere Salentino

 


 
 
 

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